Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario unico-2018 (di Marco Rossetti)


Cass. 13 aprile 2018, n. 9182 / Cass. 15 maggio 2018, n. 11757 / Cass. 15 maggio 2018, n. 11763 (ord.) / Cass. 14 giugno 2018, n. 15630 (ord.) / Cass. 4 luglio 2018, n. 17543 (ord.) / Cass. 20 agosto 2018, n. 20786 / Cass. 23 agosto 2018, n. 20975 / Cass. 11 settembre 2018, n. 22062 (ord.) / Cass. 4 ottobre 2018, n. 24159 / Cass. 12 ottobre 2018, n. 25429 (ord.) / Cass. 24 ottobre 2018, n. 26915 / Cass. 13 novembre 2018, n. 29034 (ord.) / Cass. 15 novembre 2018, n. 29422 (ord.)

1. – Ass. in generale e danni in generale  – Contratto – Pagamento tardivo del premio – Previsione contrattuale di un termine di riattivazione della polizza dopo il pagamento delle rate di premio successive – Contrarietà all’art. 1901, comma 2, c.c. – Esclusione – Ragioni. La clausola di un contratto di assicurazione che preveda, nel caso in cui il pagamento dei premi successivi al primo avvenga con un particolare ritardo (nella specie, superiore a novanta giorni), il protrarsi della sospensione della copertura assicurativa per un ulteriore periodo stabilito dalle parti (nella specie, trenta giorni dopo l’avvenuto pagamento), non viola l’art. 1901, comma 2, c.c., atteso che tale norma non prevede alcun termine per la riattivazione della polizza dopo il pagamento tardivo della rate di premio successive, essendo volta a disciplinare solo gli effetti dell’inadempimento e non ad imporre un determinato equilibrio giuridico ed economico dei rapporti di assicurazione, né è possibile rinvenire nel nostro ordinamento un principio generale che imponga alle parti di elaborare un assetto d’interessi in cui le diverse prestazioni abbiano uno stretto rapporto di corrispettività, intesa nella duplice prospettiva economica e giuridica (1). Cass. (Sez. III) – 13 aprile 2018, n. 9182 – Pres. Vivaldi, Est. D’Ovidio, P.M. Soldi (conf.) – D. (avv. Di Lascio) c. A. (avv. Morganti). (Sentenza impugnata: App. Roma 10 febbraio 2015) (1) Non constano precedenti negli stessi termini.   2. – Ass. in generale e danni in generale – Clausola che prevede la risarcibilità in forma specifica – Natura – Clausola limitativa della responsabilità – Esclusione – Clausola che delimita l’oggetto del contratto – Sussistenza – Ragioni. Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che l’assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell’art. 1341 c.c., ma delimitativa del­l’oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’ina­dempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato (2). Cass. (Sez. III) – 15 maggio 2018, n. 11757 – Pres. Vivaldi, Est. Ambrosi, P.M. Finocchi Ghersi (conf.) – C. (avv. Rolla) c. U. (avv. Alberici). (Sentenza impugnata: Trib. Torino 27 aprile 2016) (2) È pacifico che non abbiano natura vessatoria ex art. 1341 c.c. le clausole che, nel contratto di [continua..]