Il saggio si propone di valutare il possibile impatto della Product Oversight & Governance disciplinata dall’IDD sull’ordinamento assicurativo nazionale. A tal fine, è svolta un’analisi della genesi di questa disciplina nell’ordinamento britannico che ha condotto alla sua adozione in seno a quello europeo. Tratteggiati così i profili salienti di tale disciplina,si valuta se e come il suo prossimo recepimento in Italia sia coerente alle finalità che hanno indotto il legislatore europeo a imporne l’adozione in seno all’Unione.
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Introduzione - 1. La genesi della Product Oversight & Governance in Gran Bretagna: una regola organizzativa desumibile dai princìpi sulla condotta dell'attività - 2. La trasposizione della Product Oversight & Governance nell'IDD: coerenza con la disciplina organizzativa tracciata da Solvibilità II e ''Mifidizzazione'' delle regole assicurative - 3. Il recepimento della Product Oversight & Governance nell'ordinamento nazionale: il rischio delle divergenze parallele e la necessità di un approccio forward looking anche per i prodotti - NOTE
Sommario: Introduzione. – 1. La genesi della Product Oversight & Governance in Gran Bretagna: una regola organizzativa desumibile dai principi sulla condotta dell’attività. – 2. La trasposizione della Product Oversight &Governance nell’IDD: coerenza con la disciplina organizzativa tracciata da Solvibilità II e “Mifidizzazione” delle regole assicurative. – 3. Il recepimento della Product Oversight & Governance nell’ordinamento nazionale: il rischio delle divergenze parallele e la necessità di un approccio forward looking anche per i prodotti. La “Product Oversight & Governance” (di seguito: POG) dovrebbe essere la novità di maggior rilievo introdotta dall’IDD, almeno per l’ordinamento italiano che ha una disciplina sui prodotti assicurativi-finanziari e regole di condotta e professionalità per imprese e intermediari già quasi allineate a quelle previste dall’IDD. Il concetto di POG è stato organicamente sviluppato in Gran Bretagna come rispostaalla crisi di fiducia dei risparmiatori verso il sistema finanziario a seguito della crisi manifestatasi nel 2007/2008 [1]. L’Unione Europea l’ha poi adottato nella MiFID II e l’ha esteso ai prodotti assicurativi con la successiva IDD, con eccezione dei prodotti che coprono i grandi rischi e di quelli disegnati per singoli clienti. Questo saggio si propone d’indagare la genesi della POG in Gran Bretagna e le ragioni che hanno indotto il legislatore europeo a introdurla nell’IDD, al fine d’individuare elementi utili a preconizzare l’impatto che la POG è suscettibile di avere sui soggetti vigilati e sulle autorità di vigilanza che devono attuarne le previsioni in Italia. Pertanto, i prossimi due paragrafi sono dedicati, rispettivamente, allo sviluppo del concetto di POG in Gran Bretagna e alsuo recepimento nell’IDD. Le indicazioni che si ricavano da quest’analisi retrospettiva sulla natura –che qui si definisce aprioristicamente come “ambivalente” – della POG saranno poi discusse nel terzo paragrafo al fine di tracciarne il possibile effetto sull’ordinamento assicurativo italiano.
La necessità di modificare radicalmente il quadro normativo inerente al settore finanziario dopo la crisi del 2007/2008 è stata evidenziata in Gran Bretagna da un Consultation paper pubblicato dal Ministro del Tesoro nelluglio 2010 [2], cui ha fatto seguito un Discussion Paper sulla Product intervention pubblicato dalla Financial Services Authority (FSA) nel 2011 [3], che illustra il nuovo approccio di vigilanza adottato dalla FSA nel corso del 2010 e che la stessa ha ritenuto di confermare all’esito di tale consultazione con il documento finale del giugno 2011 [4]. In particolare, il nuovo approccio anticipa la vigilanza alla fase d’ideazione dei prodotti finanziari richiedendo alle imprese di assicurare chei prodotti siano funzionali a soddisfare interessi e bisogni delle persone cui sono offerti,sin dal momento del loro “concepimento”. Questo approccio integra e non sostituisce quello precedente basato sull’assunto che il cliente è tutelato da un processo di commercializzazione e informazione che si svolge in modo conforme a princìpi di correttezza e trasparenza [5]. La vigilanza sull’ideazione dei prodotti che è definitadalla stessa autorità come “intensiveandintrusive”,s’articola nelle seguenti fasi descritte nel citato documento del giugno 2011: (i) Product oversight [6]; (ii) Product strategy [7]; (iii) Target market [8]; (iv) Distribution strategy [9]; (v) Incentives [10]; (vi) Risks and stress testing [11]; (vii) Price and value [12]; (viii) Execution and review [13]. Quest’articolazione della POG è stata trasfusa nell’IDD, con l’eccezione del profilo inerente a “price and value” che pure EIOPA voleva introdurre facendo riferimento al “fair value” dei prodotti [14]. L’esame delle singole fasi in cui si compone la POG esuladalla finalità di questo lavoro. Si formulano, invece, alcune considerazioni di ordine generaleche paiono desumibili dall’esperienza inglese. La prima attiene alla fonte normativa della POG desunta dai princìpi sul corretto trattamento dei clienti che erano stati elaborati in precedenza dall’autorità inglese. Le linee guida sulla POG contenute nel [continua ..]
La natura ambivalente della POG,come disciplina in cui la realizzazione di un prodotto è valutata insieme alla sua distribuzione per accertare il beneficio che arreca agli assicurati,è contraddistinta da una valenza organizzativa desumibile dal quadro normativo europeo che ha favorito l’adozione della POG. La disciplina sulla POG non era contenuta nella proposta iniziale di Direttiva che si riprometteva di modificare l’IMD, che è stata diffusa dalla Commissione Europea a luglio 2012. La POG non compariva neppure nella proposta iniziale della MiFID II diffusa nel 2011, sebbene sia stata poi introdotta nel testo approvato nel 2014 sulla scorta dello stimolo proveniente dalla Gran Bretagna e di cui si è riferito nel precedente paragrafo. Nonostante ciò, le Autorità di Supervisione Europee (ESAs) hanno comunque avvertito l’esigenza di adottare una posizione comune su “manufacturers’products oversight and governante processes” già nel 2013. Le basi giuridiche della legittimazione di EIOPA sono state individuate: (i) nell’eventualità che la POG sia inclusa nella revisione dell’IMD, che poi si è risolta nell’adozione dell’IDD, e (ii) nella circostanza che obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e riassicurazione è l’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari [28], come testualmente affermato nel considerando 16 di Solvibilità II [29]. Ad avviso delle ESAs, infatti, tale obiettivo è integrato dai requisiti organizzativi fissati dall’art. 41, parr. 1 e 5, di Solvibilità II richiedenti alle imprese di avere un sistema efficace di governance che consenta una gestione sana e prudente dell’attività; e alle autorità di vigilanza di disporre di mezzi, metodi e poteri appropriati per verificare il sistema di governance delle imprese [30]. Pertanto,la prima pubblica consultazione sulle Linee Guida per la POG che è stata promossa da EIOPA nel 2014,trovando un supporto giuridico in Solvibilità II, ha riguardato solo i produttori intesi come le (sole) imprese di assicurazione che ideano prodotti offerti ai consumatori [31]. I distributori rientrano nelle Linee Guida dell’EIOPA soltantonella seconda pubblica consultazione del 2016, che [continua ..]
L’indagine retrospettiva sin qui svolta dovrebbe aver evidenziato la natura ambivalente della POG che è una disciplina organizzativa del prodotto e della sua distribuzione finalizzata ad assicurare che il prodotto distribuito abbia un valore per i clienti cui è (: deve essere) proposto. Questa disciplina è unitaria perché l’ideazione e la distribuzione sono due profili inscindibili nella catena di valore che si pretende contraddistingua l’offerta al pubblico (anche) dei prodotti assicurativi. Il nesso tra produzione e distribuzione che è affermato dall’ordinamento europeo, non costituisce una novità assoluta avendo la dottrina giuridica italiana evidenziato il legame inscindibile tra impresa e contratto di assicurazione da molto tempo [47]. Di talché, approcci che non considerano l’unitarietà della POG scomponendola in diverse “sotto-regole” (norma di condotta, organizzativa, ecc.) [48], rischiano di non cogliere appieno la portata dell’innovazione introdotta dal legislatore europeo. Il collegamento inscindibile tra produzione e distribuzione, è l’evoluzione del legame tra impresa e contratto in cui la gestione dell’impresa piega alle proprie esigenze giuridiche e tecniche i contratti [49], perché impone alle imprese di considerare espressamente il best interest dei loro clienti nell’ideazione e nella conseguente (e coerente) distribuzione del prodotto assicurativo, facendolo assurgere a requisito organizzativo dell’impresa stessa che, solo accogliendo tale interesse nei contratti che stipula, può svolgere in modo sano e prudente la sua attività. Questa conclusione consente di tracciare meglio il possibile impatto della POG sul mercato assicurativo italiano che non sembra tener adeguatamente conto sia del quadro europeo, sia dell’insegnamento offerto dalla scienza giuridica nazionale. Il recepimento della POG nel nostro ordinamento, infatti, potrebbe realizzare un ibrido rispetto al disegno del legislatore europeo, del quale è arduo scorgere una traccia di razionalità almeno se l’intento è quello d’incrementare la tutela degli assicurati perseguendo l’obiettivo primario posto da Solvibilità II (v. supra par. II) alla regolazione e alla vigilanza in materia assicurativa. L’art. [continua ..]