I
Tribunale di Udine
(Sez. I) – 3 novembre 2015 – G.U. dott. Carnimeo – X.Y. c. K.J. e c. Casa di Cura Città di Udine S.p.A.
Responsabilità medica – Danno alla persona – Liquidazione del danno – C.d. Legge Balduzzi – Efficacia retroattiva – Esclusione.
L’art. 3, comma 3, della l. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), laddove ha previsto che la liquidazione del danno da colpa medica debba effettuarsi secondo l’art. 139 cod. ass. non ha efficacia retroattiva, e pertanto non si applica quando tutte le conseguenze dannose del fatto generatore del diritto al risarcimento si siano prodotte, e siano perciò terminate, prima dell’entrata in vigore della norma in questione (1).
II
Tribunale di Milano
(Sez. I) – 29 ottobre 2015 – G.U. dott. Flamini – S.A. c. Casa di Cura “Villa Letizia” S.r.l. e c. R.Z. e C.T.
Responsabilità struttura sanitaria – Natura contrattuale – Contratto atipico di spedalità.
Art. 3, comma 3, Legge Balduzzi – Responsabilità sanitario – Natura aquiliana.
Responsabilità medica – Danno alla persona – Liquidazione del danno – C.d. Legge Balduzzi – Efficacia retroattiva.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico in forza del contratto di spedalità, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (2).
L’art. 3, comma 3, della legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), nella parte in cui fissa nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, si applica anche ai fatti già verificatisi al momento della sua entrata in vigore (3).
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, della Legge Balduzzi la responsabilità del medico – che non ha concluso alcun contratto con il paziente – per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria ha natura aquiliana (4).
III
Tribunale di Cagliari
6 febbraio 2015 – G.U. dott.ssa Cabitza – X c. Azienda USL n. Y e c. W Assicurazioni S.p.A.
Responsabilità medica – Danno alla persona – Liquidazione del danno – C.d. legge Balduzzi – Efficacia retroattiva.
L’art. 3, comma 3, della legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), nella parte in cui fissa nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, si applica anche ai fatti già verificatisi al momento della sua entrata in vigore (5).
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale. L’obbligazione del medico che svolge la sua attività per la struttura sanitaria ha natura contrattuale e trova la sua fonte nel “contatto sociale” intercorso tra medico e paziente (6).
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