(Sez. Un.) – 22 maggio 2018, n. 12565 – Pres. Mammone, Est. Giusti, P.M. Sgroi –Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Gen.dello Stato) c. Aerolinee Itavia S.p.A. (avv. Alessi, Criscuolo, Azzaro).
(Sentenze impugnate: App. Roma 27 settembre 2012 e App. Roma 4 ottobre 2013)
Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto (1).
Nella sentenza in commento, emessa dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione [1] in materia di danni e liquidazione del danno alla persona con specifico riferimento alla detraibilità dell’indennizzo assicurativo erogato da coesistente polizza infortuni (artt. 1905, 1916, 2043 c.c.), la Corte (par. 6.4), dissentendo peraltro dalla diversa opinione del P.M. ebbe a sostenere che “nella assicurazione contro i danni la prestazione dell’indennità non è in rapporto di sinallagmaticità funzionale con la corresponsione dei premi da parte dell’assicurato, essendo l’obbligo fondamentale dell’assicuratore quello della assunzione e della sopportazione del rischio a fronte della obiettiva incertezza circa il verificarsi del sinistro e la solvibilità del terzo responsabile. Il pagamento dei premi, in altri termini è in sinallagma con il trasferimento del rischio, non con il pagamento dell’indennizzo”.
L’asserzione trova collocazione nel contesto della tesi propugnata dalla Corte che in ambito di liquidazione danni in responsabilità civile in compresenza di polizza assicurativa danni relativa al bene danneggiato (cose o persone) nega al danneggiato la possibilità di cumulo del risarcimento da responsabilità civile e dell’indennizzo di polizza assicurativa. La tesi del “cumulo”, sostenuta, invece, nelle argomentazioni del P.M., trova, invece, ragione nella circostanza che comunque l’assicurato ha pagato premi assicurativi: premi pagati, allora, “sine causa” ove l’assicurato non venga a ricevere l’indennizzo pattuito.
La questione diventa sottile: il corrispettivo del pagamento del premio assicurativo è il pagamento delle somme convenute o, come sostiene la Corte, la mera assunzione del rischio per contestare la sinallagmacità del pagamento del premio con l’indennizzo? Va da sé che da questa sottile distinzione possono scaturire effetti di non poco peso.
Come noto il rischio è la possibilità di un evento futuro (alla stipula del contratto – art. 1895 c.c.); non trattandosi di vera e propria entità economica esso non può definirsi l’oggetto del contratto, pur essendone presupposto.
Peraltro elemento del rischio, insieme all’interesse, è l’evento o sinistro e con il verificarsi dell’evento la prestazione di garanzia si converte in prestazione di cose, per cui non può considerarsi l’evento come distinto dal rischio, bensì facente parte di esso.
Non sarebbe, quindi, da ritenersi condivisibile la tesi che l’obbligazione di pagamento del sinistro dell’assicuratore è prestazione successiva all’evento e, quindi, irrilevante; in verità: essa, ne è parte integrante [2]. Infatti [3], premesso che il rischio è [continua..]