La nota esamina alcune decisioni giudiziarie ricorrenti in tema di ammissibilità del trasferimento del diritto al risarcimento di danni da sinistro stradale ad un soggetto che, non essendo il diretto danneggiato, interviene nella fase della riparazione di danno veicolare anticipandone alcuni oneri; il tutto anche alla luce dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile auto del danneggiante.
La sentenza n. 8749/2018, depositata il 26 marzo 2018, è l’ennesima pronuncia dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma sulla materia in oggetto. È da oltre un decennio che simili vertenze sono portate avanti al Giudice di Pace e non solo di Roma e, assai spesso, portano al rigetto della domanda (con addebito spese alla parte soccombente) per le motivazioni che andremo ad illustrare.
L’oggetto delle vertenze attiene alla richiesta del costo di una vettura data a noleggio o come servizio di cortesia, al danneggiato da sinistro stradale, da parte di carrozzeria (riparatore materiale del veicolo) ovvero da parte di società di noleggio auto (convenzionate o meno con le carrozzerie stesse), per il periodo di indisponibilità del veicolo incidentato in stato di sosta forzata proprio per le relative riparazioni.
Le azioni legali sono, altresì, proposte da carrozzieri o società di noleggio (come nella presente fattispecie) con azione diretta nei confronti delle società assicuratrici dei responsabili civili sulla base di un invocato contratto di cessione di credito risarcitorio tra il soggetto danneggiato – titolare del diritto al risarcimento – “cedente” e il noleggiatore o riparatore “cessionario” nei confronti del responsabile civile “ceduto” o del suo assicuratore di responsabilità civile auto.
Il tutto, come detto, tramite lo strumento processuale dell’azione diretta ex art. 148 cod. ass. o 149 cod. ass. (nell’ipotesi di c.d. indennizzo diretto).
Il tipo di danno così richiesto è qualificato dai richiedenti come vero e proprio danno da “fermo tecnico” (nella fattispecie sub judice si trattava di quattro giorni di fermo del veicolo per le riparazioni necessarie al ripristino).
Nel relativo procedimento giudiziario la parte convenuta aveva eccepito:
a) l’improcedibilità della domandaex 144 cod. ass.,
b) l’improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito,
c) la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria,
d) la improcedibilità della domanda per nullità del contratto di cessione del credito, mentre, nel merito, si contestavano, altresì,ane quantum debeatur.
Il Giudice di Pace (dott.ssa Vitale) ha ritenuto, in sentenza, giuridicamente fattibile la cessione di credito derivante da fatto illecito relativamente al risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non configurantesi come cessione di un diritto futuro (e quindi inesistente all’atto della cessione), perché il diritto nascerebbe già dalla commissione dell’illecito (fatto dannoso) e non dalla sua concreta determinazione quantitativa, che potrebbe avvenire in un secondo tempo; da tale premessa deriverebbe, così, anche la legittimazione del terzo cessionario ad agire nei [continua..]