Tra le novità introdotte dalla recente IDD rileva quella inerente l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo a nuove categorie di soggetti, rinominati “distributori assicurativi”; più segnatamente la nuova disciplina si riferisce ai c.d. “siti comparativi”, i quali permettono ai consumatori di orientarsi nell’acquisto on-line di prodotti assicurativi, per il tramite di una semplice comparazione basata quasi esclusivamente sul valore del premio assicurativo.
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1. Premessa - 2. Le fasi di evoluzione della normativa europea in materia di intermediazione assicurativa - 3. Le principali novità risultanti dal testo della IDD - 3.1. Gli obblighi di informativa precontrattuale (i compensi) - 3.2. I requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi - 3.3. L’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo - 4. Il fenomeno dei siti comparativi all'interno del mercato assicurativo italiano - 4.1. Il processo di comparazione - 4.2. Gli aspetti di criticità riscontrati dall'IVASS all'interno dei siti comparativi - 4.3. Le contestazioni dell'AGCM a due siti comparativi: l'accettazione degli impegni - 5. Il Report di EIOPA sui possibili atti delegati concernenti la IDD - 6. Conclusioni - NOTE
Con l’entrata in vigore della nuova direttiva 2016/97/UE (d’ora in avanti IDD) [1], il legislatore europeo, a distanza di non molto tempo dall’adozione della precedente direttiva 2002/92/CE (d’ora in avanti IMD) [2], è di nuovo tornato ad occuparsi di intermediazione assicurativa (rectius: distribuzione assicurativa). In termini generali, la nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa, a completamento dell’odierno regime Solvency II [3], si applica a tutti quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, i quali concorrono a fianco degli intermediari assicurativi, c.d. professionali, nella vendita di prodotti assicurativi all’interno del mercato assicurativo europeo. Il driver dell’intero progetto di riforma, a cui si è ampiamente ispirato il legislatore europeo, è da rinvenirsi: primariamente, nel principio di consumerprotection; secondariamente, nell’esigenza di garantire un certo equilibrio di mercato in aderenza agli interessi degli altri competitor. Le finalità principali della IDD riguardano: in primo luogo, l’uniformità di tutela di tutti i consumatori indipendentemente dal soggetto che propone l’acquisto di prodotti assicurativi; in secondo luogo, la parificazione di trattamento tra gli operatori del mercato assicurativo, onde evitare possibili effetti distorsivi della concorrenza [4]. Tra le novità di rilievo risultanti dal nuovo testo della IDD va di sicuro annoverata quella inerente l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo a nuovi soggetti, i quali non venivano ricompresi nella precedente disciplina di cui alla IMD, con particolare riferimento ai c.d. “siti comparativi” [5], o più semplicemente “comparatori”, i quali permettono agli utenti-consumatori di orientarsi nell’acquisto on-line di prodotti assicurativi, in particolare di quelli collocati all’interno del settore r.c.a., mediante una semplice comparazione basata quasi esclusivamente sul valore del premio assicurativo (rectius: prezzo) riferibile ad un contratto assicurativo. Nel presente lavoro, dopo un brevissimo cenno circa l’evoluzione della normativa europea in materia di intermediazione assicurativa, si passerà alla trattazione delle tematiche riguardanti il fenomeno dei siti comparativi, quale [continua ..]
Nell’ottica di realizzazione di un mercato unico dei servizi assicurativi, l’Unione Europea, ad integrazione delle direttive disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione [6], ha previsto la predisposizione di un apparato normativo, di armonizzazione minima, anche per il settore inerente l’intermediazione assicurativa. Orbene, in tale ambito, il legislatore ha adottato la direttiva 1977/92/CEE [7], integrata successivamente dalle disposizioni di cui alla Raccomandazione n. 92/48/CEE, la quale risultava caratterizzata da una disciplina vertente esclusivamente sui soggetti, tralasciando gli aspetti oggettivi tipici dell’attività intermediativa. In questa prima fase, il legislatore si è quindi basato su un approccio di tipo soggettivo, fondato sulla centralità dello status personale dell’intermediarioassicurativo; ne deriva, almeno sino alla successiva revisione, che tale disciplina sia risultata valevole soltanto nei confronti di coloro che si occupavano professionalmente dell’attività intermediativa, ad esclusione di coloro i quali a fianco di una diversa attività professionale prestavano servizi assicurativi. Con la successiva direttiva 2002/92/CE [8], mutando orientamento, si è previsto di estendere l’ambito di applicazione non più esclusivamente al soggetto, ma anche all’attività di intermediazione. In altri termini, nella IMD si passava da un approccio di tipo soggettivo ad un approccio di tipo oggettivo, prevedendo altresì l’introduzione di una serie di nuovi adempimenti in materia di: trasparenza, requisiti di professionalità, obblighi di informativa precontrattuale, registrazione; il tutto in un’ottica di rafforzamento di tutela, trasparenza e parità di trattamento in favore del consumatore. Come rilevato da alcuni [9], quello che è mutato con la IMD, rispetto al precedente quadro normativo, riguardava il fatto di essere passati da un sistema che non prevedeva alcun obbligo di informativa in capo all’intermediario ad un sistema in cui quest’ultimo risultava essere sottoposto a tutta una serie di obblighi di informativa precontrattuale in favore del consumatore. Il progetto di riforma della IMD è stato avviato dalle Istituzione europee a partire dal 2010, quando la [continua ..]
Come suindicato, la recente direttiva sulla distribuzione assicurativa innova rispetto alla precedente normativa la disciplina inerente la vendita di prodotti assicurativi, prevedendo, innanzitutto, un diverso perimetro dell’attività di intermediazione, fondato su un approccio di tipo oggettivo (c.d. base activityapproach), valevole per tutti coloro, che a prescindere dal proprio status soggettivo, concorrano nella vendita di prodotti assicurativi [12]. Con l’utilizzo del termine “distribuzione” in luogo di quello di “mediazione”, e di quello di “prodotto” in luogo di quello di “contratto”, appare evidente l’intenzione del legislatore: nel primo caso, di voler ampliare il numero degli operatori professionali a vario titolo definibili “distributori”; nel secondo caso, di voler assumere un termine, quello di “prodotto”, meno tecnico rispetto a quello di “contratto”. In tal senso, come si avrà modo di meglio specificare nel prosieguo, il legislatore ha previsto per le categorie di soggetti che svolgono attività di distribuzione del prodotto assicurativo in modo non professionale, la definizione di “intermediario assicurativo a titolo accessorio”. Orbene, nel testo della IDD vi sono una serie di importanti novità che riguardano svariati ambiti dell’attività intermediativa; si pensi, a titolo di esempio, alle nuove regole in materia di: informazione precontrattuale e “prodotti di investimento assicurativo” [13]; nonché all’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo (con particolare riferimento ai c.d. “comparatori”).
In questo mutato contesto giuridico, una delle maggiori novità emergenti dal testo della IDD è quella riguardante la previsione di nuovi obblighi di informativa precontrattuale, in particolare per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di trasparenza in materia di “compensi”. In tale ambito, la IDD indica l’opportunità che l’intermediario di assicurazione [14], prima della conclusione del contratto, fornisca al potenziale cliente informazioni chiare e precise sul proprio status soggettivo e sul tipo di compenso da esso percepito (40° considerando). In aderenza a tale principio generale, le successive disposizioni della IDD introducono una serie di ulteriori e specifici requisiti di trasparenza in materia di compensi; in tal senso, l’art. 19 della IDD prevede che l’intermediario fornisca al cliente, sempre nella fase antecedente alla stipula di un contratto di assicurazione, una serie di informazioni concernenti la sussistenza o meno di potenziali conflitti di interesse [15], ma soprattutto precise indicazioni circa la natura del compenso in relazione al contratto di assicurazione. In ottemperanza agli obblighi suindicati, l’intermediario dovrà quindi indicare al cliente se in relazione al contratto di assicurazione opera: sulla base di un onorario corrisposto direttamente dal cliente; sulla base di una commissione di qualsiasi natura; sulla base di altri tipi di compensi; sulla base di unacombinazione dei precedenti. La grande novità, rispetto alla precedente proposta di IMD2, riguarda il fatto che nella versione definitiva della IDD è stata prevista l’equiparazione dei prodotti del ramo danni a quelli del ramo vita rispetto agli obblighi di trasparenza informativa in materia di compensi. In tale ambito, infatti, la proposta di IMD2 prevedeva la regola secondo cui la full disclosure (cioè l’obbligo di preventiva denuncia da parte dell’intermediario sulla entità del compenso) sarebbe stata valida soltanto per i prodotti vita; prevedendo, all’opposto, per i prodotti danni una regolamentazione sperimentale di cinque anni dove l’obbligo di denuncia del compenso non sarebbe stato preventivo ma solo a richiesta del consumatore. Diversamente, nella versione finale della IDD, il legislatore ha deciso per [continua ..]
Il testo della IDD prevede anche una nuova sezione dedicata ai prodotti di investimento assicurativi; più segnatamente, al Capo VI, vengono indicati dei requisiti supplementari per la distribuzione dei c.d. IBIP (Insurance Based Investment Products). Invero, in questo specifico ambito disciplinare, già la MIFID2 [21] si era occupata di questa tematica, prevedendo l’introduzione di un nuovo Capo all’interno del testo della IMD (Capo III bis) [22]; quest’ultimo si occupava della disciplina della categoria dei prodotti di investimento assicurativi, nonché forniva una prima nozione generale di “distribuzione assicurativa” da applicare alla vendita di prodotti di investimento assicurativo [23]. Con l’espressione “prodotto di investimento assicurativo” si intende: “un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato” [24]. Le nuove disposizioni si applicano soltanto alla distribuzione di IBIP da parte di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi (art. 26 della IDD). I requisiti supplementari per il collocamento di questi prodotti sono suddivisi in diversi ambiti che riguardano rispettivamente: i conflitti di interesse; le informazioni al cliente; la valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti. Per quanto riguarda il primo ambito, la direttiva richiede alle imprese, nonché agli intermediari assicurativi, di dotarsi di disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che potenziali conflitti di interesse possano ledere gli interessi dei propri clienti (art. 27 della IDD); in tal senso, la direttiva prevede la predisposizione di efficaci misure di identificazione e gestione dei conflitti di interesse (riguardanti anche dirigenti e dipendenti dell’impresa), sempre in un’ottica di consumer protection. Si aggiunge, inoltre, che nel caso in cui le disposizioni organizzative o amministrative poste in essere dall’intermediario assicurativo o dall’impresa non siano sufficienti ad evitare un pregiudizio per il cliente, le imprese o gli intermediari assicurativi devono tempestivamente informare il cliente di [continua ..]
Come accennato in precedenza, tra le maggiori novità riscontrate in seno alla IDD si rileva quella riguardante l’ampliamento del perimetro dell’attività di intermediazione assicurativa anche a quei soggetti, i quali concorrendo con gli altri intermediari professionali, si occupano, in via complementare rispetto alla propria principale attività professionale, della distribuzione del prodotto assicurativo. La ratio di tale scelta è desumibile nella volontà da parte delle Istituzioni europee di voler garantire una uniformità di tutela in favore di tutti gli utenti-consumatori, nonché una parità di trattamento tra gli operatori economici, onde evitare possibili effetti distorsivi della concorrenza. La direttiva non si limita soltanto ad estendere l’ambito di applicazione della disciplina a nuovi soggetti, ma si occupa anche della specificazione di alcune definizioni di assoluto rilievo al fine della comprensione dei vari contenuti espressi nel testo della IDD. In tale ambito, ad esempio, all’art. 2, § 1, punto 8, del testo, viene fornita la definizione di “distributore di prodotti assicurativi”; il distributore sarebbe quindi inteso come: “qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione”. Dalla lettura della norma appare certa la volontà del legislatore di far rientrare all’interno della categoria dei c.d. “distributori” assicurativi anche altri soggetti, i quali nella precedente normativa di cui alla IMD non risultavano assoggettati alla disciplina valida per gli intermediari assicurativi, come imprese di assicurazione e intermediari assicurativi a titolo accessorio [26]. Nel testo della IDD, il legislatore fornisce anche la definizione di “intermediario assicurativo” e quella di “intermediario assicurativo a titolo accessorio”. Nel primo caso, è intermediario assicurativo: “qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa”(art. 2, § 1, punto 3), della IDD); nel secondo caso, per aversi intermediario assicurativo a titolo accessorio (rientrano [continua ..]
Negli ultimi tempi, le Istituzioni dell’Unione Europea hanno mostrato particolare interesse nei confronti di quelle forme di vendita c.d. alternative, in particolare per quelle attinenti all’utilizzo di “siti comparativi”. Già nel 2014,l’EIOPA aveva pubblicato un documento (Report on Good Practices onComparison Websites) [28] nel quale promuoveva a livello europeo l’adozione da parte dei soggetti gestori di siti comparativi di condotte che potessero garantire la correttezza della comparazione e la trasparenza delle informazioni rese al pubblico. In questo contesto, data la sempre più crescente valenza del fenomeno, anche l’IVASS, di recente, ha svolto uno studio di settore, il quale è poi confluito nella pubblicazione del documento dal titolo: “Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano” [29]. Le finalità dell’indagine svolta dall’Autorità hanno riguardato in particolare tre specifici ambiti: il primo concerne l’accertamento circa la sussistenza di possibili conflitti di interesse in capo ai siti comparativi relativamente ai prodotti offerti on-line; il secondo riguarda una indagine avente ad oggetto il livello di trasparenza delle informazioni rese al pubblico; il terzo attiene all’individuazione dei criteri di confronto utilizzati dai vari siti comparativi in merito ai vari prodotti offerti alla clientela. Prima di passare alla disamina delle questioni suindicate, si ritiene necessario svolgere una preliminare trattazione riguardante le peculiarità del fenomeno, con particolare riferimento al mercato assicurativo italiano. Dall’indagine IVASS risultano operativi all’interno del mercato italiano sei siti, i quali tutti permettono all’utente di comparare on-line i prezzi dei vari prodotti assicurativi, quasi esclusivamente polizze r.c.a., offerti dalle rispettive imprese assicuratrici, con le quali siano stati in precedenza conclusi specifici accordi di partnership.I siti comparativi non si limitano soltanto alla prestazione di servizi di tipo assicurativo, prevedendo in molti casi anche l’offerta di altre tipologie di prodotti, quali segnatamente: ADSL, Pay TV, mutui, prestiti, conti corrente; in tal senso, si può anche parlare di siti “multiservice” [30]. Questi siti di comparazione sono assoggettati alla [continua ..]
L’iter di comparazione consta di diverse fasi, le quali possono essere raggruppate in almeno quattro macrosegmenti; in particolare si tratta: dell’avvio del processo, della quotazione, del ranking, della scelta ed acquisto del prodotto [33]. Orbene, nella prima fase, quella corrispondente con l’avvio del processo, agli utenti-consumatori viene richiesto di compilare uno specifico “form di preventivazione”, il quale permette al sito comparativo di effettuare la registrazione delle informazioni riguardanti quel determinato utente, al fine della successiva profilazione del rischio da assicurare. Generalmente il form utilizzato dai comparatori consta di circa quaranta domande, strutturate a questionario, ed è molto meno dettagliato rispetto ai form in uso presso i siti on-line delle compagnie dirette, i quali prevedono una personalizzazione più elevata; questo maggiore livello di specializzazione, dei siti aziendali, può portare ad una diversa quotazione del rischio rispetto a quelle fornite dai siti comparativi. Il sito comparativo, raccolte tutte le informazioni e i dati necessari alla profilazione dell’utente, trasmette, per il tramite di una piattaforma webservice che permette lo scambio dei dati in tempo reale tra comparatore e partner, alle imprese il form di preventivazione per la successiva quotazione del rischio. Le informazioni inviate in tempo reale all’interno della piattaforma webservice, che interfaccia il sito e l’impresa, vengono poi depurate dei relativi dati sensibili riguardanti l’utente e la targa del veicolo. Successivamente, le imprese “riceventi” forniscono, entro un breve arco temporale, la quotazione delle singole garanzie assicurative mediante dei format prestabiliti. Da ultimo, è da segnalare anche una particolare tecnica, la quale viene generalmente ridefinita con il termine anglosassone di scraping [34]. Tale tecnica permette ai siti comparativi, i quali si agganciano ai sistemi di preventivazione on-line delle compagnie, di ottenere, attraverso la simulazione di accessi da parte di utenti fittizi, i corrispondenti prezzi per l’acquisto di polizze r.c.a. Con l’ausilio di tale tecnica, la quale impone al sito comparativo di disporre di una infrastruttura tecnologica molto sviluppata, i comparatori: da un lato, [continua ..]
Dall’indagine IVASS sono emersi una serie di elementi di criticità riguardo ai siti comparativi, i quali sarebbero in grado di ledere gli interessi dei consumatori. In via generale, si è riscontrata la sussistenza di possibili conflitti di interesse da parte dei comparatori per il fatto che gli stessi, in virtù dell’esistenza di accordi di natura commerciale con le imprese comparate, potrebbero limitarsi alla comparazione dei prezzi di prodotti riconducibili alle sole imprese partner, senza alcun riferimento agli altri competitor. In tale caso, è evidente la sussistenza di una più che probabile disparità di trattamento avente ad oggetto le compagnie comparate, la quale sarebbe in grado di alterare gli equilibri della concorrenza. Sempre rimanendo in ambito di conflitti di interesse, è stato anche rilevato il fatto dell’assenza all’interno dei vari siti comparatori di esplicite, o facilmente individuabili, notizie circa il fatto di ricevere, per ogni contratto concluso, una provvigione a loro direttamente corrisposta da parte delle imprese oggetto di comparazione (c.d. fee). Inoltre, si è anche ravvisato come i siti non rendano chiari i potenziali conflitti di interesse all’interno della nota informativa, la quale è visionabile accedendo ad un link esterno rispetto allo stesso sito comparativo [38]. Tra le criticità riscontrate durante l’indagine IVASS risultano anche quelle inerenti i criteri di comparazione adottati dai comparatori. In tal senso, l’Istituto ha rilevato come i comparatori si limitino esclusivamente a comprare i vari prodotti assicurativi prendendo come unico parametro di riferimento quello relativo al prezzo (premio assicurativo) quotato dalle singole imprese partner; tralasciando ogni altro contenuto contrattuale, quale, segnatamente: il massimale, le garanzie, le franchigie, le rivalse o le esclusioni [39]. Tale modalità comparativa determina una inadeguatezza nell’offerta del prodotto rispetto alle esigenze proprie della clientela, nonché una disomogeneità nell’offerta di prodotti assicurativi; soprattutto per il fatto che non permette, nel primo caso, al consumatore di valutare l’effettiva convenienza del prodotto. Sempre restando nell’ambito dei criteri di comparazione, è stata [continua ..]
Le criticità in precedenza riscontrate dall’IVASS sono state oggetto di una successiva, e formale, contestazione da parte dell’AGCM, la quale, nell’ottobre 2014, ha dato avvio a due procedimenti istruttori nei confronti delle società: “Facile.it” [45] e “6sicuro.it” [46], al fine di poter accertare, in capo ai due noti comparatori, la sussistenza di possibili violazioni delle disposizioni in materia di “pratiche commerciali scorrette” [47]. A conclusione dell’istruttoria, l’AGCM, a seguito del ricevimento, ad opera delle Parti, delle relative dichiarazioni di “impegni”, ha adottato due provvedimenti [48] mediante i quali ha espressamente indicato l’intenzione di accettare, rendendoli vincolanti (ai sensi dell’art. 27, comma 7, cod. cons.), tali “impegni”; in tal senso, si segnala che con l’accoglimento da parte dell’AGCM delle relative proposte di revisione presentate dai rispettivi comparatori si è pure concluso il procedimento amministrativo senza l’accertamento di infrazioni. In entrambi i casi, le contestazioni hanno riguardato principalmente tre profili: il primo ha avuto ad oggetto l’esplicitazione dei parametri di riferimento su cui si basa la convenienza (o risparmio) delle polizze r.c.a. offerte sul sito comparativo; il secondo si è rivolto al tema delle informazioni riguardo al meccanismo di funzionamento del sito comparativo, il processo di vendita e le fonti di guadagno; il terzo, infine, ha riguardato le coperture assicurative accessorie, la comparabilità delle offerte e i criteri di definizione del ranking. Più nello specifico, nelle sue conclusioni l’AGCM ha ravvisato, in merito al primo profilo, l’opportunità, in entrambi i casi, di una maggiore chiarezza da parte dei comparatori soprattutto nelle modalità di calcolo e valutazione delle polizze r.c.a. proposte, nelle parti in cui si promettono risparmi “fino a 500 euro” o “fino a 800 euro” oppure “risparmi fino al 50%”. I due comparatori hanno sanato tale contestazione: nel caso di “6sicuro.it”, attraverso la previsione di un asterisco di colore rosso con il quale è stata data facoltà all’utente-consumatore di richiamare un link (“Scopri [continua ..]
Il nuovo testo della IDD prevede, nella parte dedicata alle “disposizioni finali”, un generico potere in capo alla Commissione europea in materia di “atti delegati” (art. 38 della IDD) [51]. Al successivo art. 39, il legislatore attribuisce alla Commissione europea una specifica delega in relazione agli artt. 25, 28, 29 e 30 della direttiva; si tratta, in verità, di una delega che ha ad oggetto tematiche abbastanza rilevanti, soprattutto per il fatto, che queste ultime, sono sovente annoverate tra le maggiori novità presenti nel testo della IDD, quali, segnatamente: i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (art. 25); i conflitti di interesse (art. 28); l’informazione del cliente (art. 29); la valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti (art. 30). Per quanto riguarda gli artt. 28, 29 e 30 della IDD, il potere di delega riconosciuto in capo alla Commissione rientra nel più ampio ambito di competenza in materia di requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, di cui al Capo VI della IDD. Data la complessità, nonché tecnicità, delle tematiche oggetto di delega, la Commissione europea, in data 24 febbraio 2016, ha richiesto all’EIOPA la preliminare elaborazione di un parere tecnico sui possibili atti delegati concernenti la IDD; i principali punti della “Request for Advice” [52] hanno riguardato, in particolare: il “Product Oversight and Governance” (art. 25 della IDD); il “Conflicts of Interest” (artt. 27-28 della IDD); l’“Inducements” (art. 29 della IDD); l’“Assessment of suitability and appropriateness and reporting” (art. 30 della IDD). Successivamente al ricevimento di tale richiesta, l’EIOPA ha pubblicato nel proprio sito internet un documento di pubblica consultazione rivolto a tutti gli stakeholder al fine di ricevere, entro e non oltre il mese di ottobre 2016, commenti e considerazioni circa le tematiche sopraindicate. Più di recente, il 1° febbraio 2017, l’EIOPA, con 59 commenti pervenuti dal gruppo di assicuratori e riassicuratori europei (IRSG), ha pubblicato il suo rapporto finale circa i possibili atti delegati da implementare nel testo della IDD [53]; i “delegated acts” dovranno poi essere [continua ..]
Come ricordato in precedenza, una delle maggiori novità risultanti dal testo della recente IDD riguarda l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo anche a quei soggetti, all’interno dei quali vengono annoverati i “siti comparativi”, che si occupano, in modo non principale e professionale [63], della distribuzione di prodotti assicurativi. I “comparatori” rappresentano un fenomeno di recente, e crescente, affermazione all’interno dei vari Paesi membri dell’UE; ne è la riprova il fatto che prima l’EIOPA [64] e poi, per l’Italia, l’IVASS [65] e l’AGCM [66] ne abbiano indagato non solo le origini e il funzionamento, ma anche le relative criticità. Il canale dei comparatori può essere considerato come un modello di distribuzione del prodotto assicurativo di tipo innovativo, tantoché lo si potrebbe collocare persino all’interno della categoria dei canali distributivi di “ultima generazione”, analogamente alla GDO [67]. Nel corpus normativo della IDD, il legislatore europeo contempla uno specifico considerando, il 12°), dedicato all’attività di vendita di prodotti assicurativi mediante l’ausilio di siti comparativi, o meglio alle persone fisiche o giuridiche che gestiscono siti internet di comparazione quando questi permettono di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione; più segnatamente, tale considerando stabilisce che la direttiva dovrebbe applicarsi anche: “ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto assicurativo, quando l’acquirente è in grado di concludere direttamente o indirettamente un contratto assicurativo alla fine del processo”. Orbene, premesso che tale recente modello di distribuzione del prodotto assicurativo risulta essere molto in uso tra i consumatori europei – in particolare per coloro i quali sono soliti procedere all’acquisto di prodotti o servizi assicurativi via internet – in virtù dell’opportunità a [continua ..]