Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Il suicidio e l'assicurazione (di Antonio La Torre)


Muovendo dalla nozione di suicidio e dalle sue valutazioni storiche, l’articolo ne esamina la rilevanza nel campo assicurativo con prevalente riferimento all’assicurazione sulla vita e, in particolare, sulla vita del terzo per il caso di morte, spiegando le ragioni per le quali è a costui, e non già al contraente, che va riferita l’espressione “suicidio dell’assicurato” di cui all’art. 1927 c.c.

SOMMARIO:

1. Il suicidio. Nozione e valutazioni - 2. Rilevanza del suicidio nell'assicurazione - 3. L'assicurazione sulla vita per il caso di morte - 4. Il suicidio dell'assicurato sulla vita - 5. L'assicurazione sulla vita altrui - 6. Il problema del suicidio nell'assicurazione sulla vita altrui - 7. (Segue). "Assicurato" è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicu­razione - NOTE


1. Il suicidio. Nozione e valutazioni

Secondo le concordi definizioni riscontrabili in dizionari ed enciclopedie, il suicidio è “l’atto con cui ci si dà volontariamente la morte” [1]; “il fatto, l’atto di togliersi deliberatamente la vita” [2]; il “darsi volontariamente la morte” [3]. Perché si parli di suicidio, dunque, deve sussistere piena coincidenza fra il soggetto attivo e il soggetto passivo dell’evento mortale. Di certo questa coincidenza non sussiste nell’“omicidio del consenziente”, che è il reato per mezzo del quale un soggetto “cagiona la morte di un uomo col consenso di lui” (art. 579 c.p.): il consenso della vittima, invero, non esclude che la sua morte sia cagionata volontariamente da colui che lo uccide. La coincidenza, invece, sussiste nella fattispecie che l’art. 580 c.p. denomina “istigazione o aiuto al suicidio”, concernente il caso di “chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione” [4]. Ipotesi, quest’ultima, per la quale si parla ora di “suicidio assistito” che, ov’anche depenalizzato, non toglie la piena coincidenza fra il soggetto attivo e il soggetto passivo dell’evento mortale. A differenza dell’omicidio, sempre e dovunque esecrato, il suicidio si colloca in uno spettro di valutazioni quanto mai variegato. Si va dalla esaltazione stoica dei tempi antichi [5], rinsaldata nel medioevo dal suicidio punitivo dei samurai [6] e nei tempi moderni dal suicidio patriottico dei kamikaze [7], alla condanna dantesca del suicida alle pene dell’Inferno [8], non senza la mediazione della scelta suggerita dalla rassegnazione [9]. Fino al noto e provocatorio saggio sul rapporto “tra l’assurdo e il suicidio” [10]. Nella valutazione sociale e giuridica dell’antica Roma si oscilla dalla liceità alla illiceità del suicidio, secondo che esso sia o no produttivo di effetti patrimoniali dannosi per i terzi. Nella cultura romana il suicidio non era perciò respinto [11]. Ma con l’avvento del Cristianesimo, che considera la vita un dono divino irrinunciabile, prevale il giudizio decisamente negativo sul suicidio, tanto che il Diritto canonico nega la sepoltura ecclesiastica a chi si toglie [continua ..]


2. Rilevanza del suicidio nell'assicurazione

L’assicurazione sulla vita, come si vedrà, è il campo elettivo della problematica riguardante il suicidio. Ma questo evento può assumere rilevanza anche in altri rami di sicurtà [14]. E ciò avviene ogni qual volta il suicidio di una persona è la causa del danno che forma oggetto di assicurazione. Basta fare l’esempio che può trarsi dalla disciplina della responsabilità per danni a terzi sulla superficie (art. 965 ss. cod. nav.) e della relativa assicurazione (art. 1010 ss. cod. nav.). L’art. 1012, comma 3, sotto la rubrica “Danni esclusi”, dispone che “sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti da dolo dell’esercente e dei suoi dipendenti e preposti”, purché questi ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. Ebbene si pensi al caso – tutt’altro che romanzesco – del pilota d’aereo che, stanco di vivere, spinge deliberatamente il velivolo contro la superficie, provocando così, oltre alla sua morte, ingenti danni a persone e cose. Un tale evento, nel campo della responsabilità assicurata (per danni a terzi sulla superficie), integra la fattispecie del sinistro provocato con dolo. E quella del pilota d’aereo suicida non è affatto un ipotesi sporadica, registrando purtroppo numerosi esempi [15]. Ciò posto è da osservare che in questa ipotesi e in altre consimili, il suicidio esclude per il responsabile la copertura del danno, perché questo è volontariamente provocato. Ma qui il rischio assicurato non era la vita della persona che poi si suicidò. Questo rischio, invece, è propriamente l’oggetto dell’assicurazione sulla vita, che è il contratto col quale l’assicuratore si obbliga “a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana” (1882 c.c.). E poiché la morte può derivare anche da suicidio, che è un atto tipicamente volontario di autoprovocazione deliberata del sinistro, è proprio e soltanto nell’assicurazione sulla vita che si pone il problema del suicidio. La cronaca non manca peraltro di fornire qualche esempio al confine tra disastro aereo e (tentato) suicidio dell’assicurato sulla vita [16].


3. L'assicurazione sulla vita per il caso di morte

È anzitutto da precisare che rispetto ai primordi dell’assicurazione a premio, risalente al XIV secolo ed avente per oggetto solo le cose (e non le persone), l’assicurazione sulla vita appare molto più tardi. Essa comincia a farsi strada solo verso la fine del Settecento e potrà affermarsi quando, liberatasi dalle impure incrostazioni della scommessa sulla vita altrui, ricondotta a un sano spirito di previdenza, impostata sul calcolo della durata probabile della vita umana (in base alle “tavole di mortalità”), assolta infine dall’accusa di recare offesa alla dignità dell’uomo, riuscì definitivamente a imporsi e a diffondersi in modo crescente. E tutto ciò – si noti – è avvenuto non solo molti anni prima che l’assicurazione sulla vita fosse ammessa e regolata dalla legge (art. 449 ss. c. comm. del 1882), ma nonostante essa –nella forma consueta di assicurazione sulla vita propria “a favore di un terzo” – trovasse un ostacolo nel principio tradizionale “alteri stipulari nemo potest” (D. 44, 7, 11) accolto dall’art. 1128 c.c. del 1865, secondo cui “nessuno può stipulare nel suo proprio nome, fuorché per sé medesimo”. Dunque, sebbene ancora priva del sostegno legale e ad onta di un dato positivo contrario, l’assicurazione sulla vita si è affermata con la forza del diritto vivente e si è diffusa per l’aspirazione a conseguire con un mezzo diverso dal risparmio (non sempre possibile, né sufficiente), la disponibilità di un capitale per sopperire alle difficoltà dell’incerto avvenire dei propri congiunti in caso di premorienza [17]. È questa l’assicurazione sulla vita per il caso di morte dell’assicurato. Il quale pertanto, essendo libero di autodeterminarsi nella conduzione della pro­pria vita, si trova di fatto nella possibilità di provocare volontariamente il sinistro col proprio suicidio: così da barattare un’esistenza economicamente sfortunata con il cospicuo capitale che la compagnia assicuratrice pagherà ai superstiti congiunti. E qui si pone la domanda: in questo caso l’assicuratore è tenuto o no a pagare il capitale assicurato?


4. Il suicidio dell'assicurato sulla vita

Se, per il caso di suicidio, non ci fosse una speciale previsione legislativa, dovrebbe applicarsi la norma di cui all’art. 1900 c.c. – compresa fra le “Disposizioni generali” – secondo cui: “L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario …” [18]. Anche il previgente c. comm. del 1882, il primo a legiferare in materia assicurativa, stabiliva all’art. 450 che l’assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata se la morte della persona sia avvenuta per effetto di “suicidio volontario” [19]. E qualche anno dopo un illustre giurista, a commento di tale norma, osservava che, malgrado le remore del naturale istinto di conservazione dell’uomo, “si teme che l’assicurazione di un capitale pel caso di morte rimuova questo benefico freno, anzi ecciti il padre, affranto dalla miseria, a darsi la morte per assicurarne la riscossione” [20]. Ma con la riforma legislativa del 1942 è stata introdotta una norma ad hoc, dedicata esclusivamente al “Suicidio dell’assicurato”. Ed è l’art. 1927 c.c., secondo il quale: “In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario” [21]. Questa innovazione normativa induce a chiarire due punti. Il primo è che si tratta di una novità prevalentemente formale: essa infatti non ha fatto altro che recepire la prassi contrattuale da decenni seguita dalle polizze delle compagnie assicuratrici del ramo vita, che colpivano con la decadenza il suicidio dell’assicurato “solo nel caso che sia compiuto entro un certo periodo dalla conclusione del contratto (sei mesi, un anno, tre anni)”, infatti, se compiuto in questo lasso di tempo, la decadenza “si giustifica col sospetto che egli abbia premeditato il suicidio prima di assicurarsi” [22]. Il secondo punto riguarda l’ammissione del “patto contrario”: ossia la validità della clausola per la quale l’assicuratore è tenuto al pagamento anche in caso di suicidio dell’assicurato che avvenga anteriormente al periodo di carenza e, quindi, appena [continua ..]


5. L'assicurazione sulla vita altrui

L’art. 449 dell’abrogato c. comm. stabiliva che “l’assicurazione contratta sulla vita di un terzo” (per il caso di morte) è nulla “se il contraente non abbia alcun interesse all’esistenza di questo”; ma a contrario, quindi, ne ammetteva la validità in presenza di tale interesse. Questa norma segnava l’epilogo di una lunga storia, iniziata patologicamente sotto forma di scommessa sulla vita di personaggi celebri (come re, papi, principi, condottieri), la cui morte o sopravvivenza non recava né danno né vantaggio allo stipulante: per il qual negozio, quindi, mancava quel­l’interesse assicurari che potesse legittimarne la validità [23]. Vi apportò un correttivo, in Inghilterra, il Gambling Act del 1774, col quale fu ammessa la validità dell’assicurazione sulla vita altrui purché esista un interesse legittimo alla vita dell’assicurato e nei limiti di questo interesse [24]: principio accolto anche al di fuori della sfera di applicazione del Gambling Act [25]. Ma l’esistenza di un tale interesse, pur se idoneo a distinguere l’atto di previdenza dalla pura e semplice scommessa dei primordi, non parve rimedio sicuro. Non si rivelò infatti sufficiente a garantire con certezza la liceità del­l’assicurazione contratta sulla vita altrui, non potendosi escludere che, per il contraente, la prospettiva di riscuotere la somma assicurata per la morte del terzo finisca per convertire “l’interesse all’esistenza di questo” nell’in­teresse opposto. Ed è per questo che l’art. 1919 c.c. del 1942 ha subordinato la validità dell’assicurazione della vita di un terzo (per il caso di morte) al­l’espressa dichiarazione scritta, da parte di costui, del “consenso alla conclusione del contratto”. È ragionevole invero prevedere che “nessuno presterà il consenso ad assicurarsi sulla propria persona a chi ritiene capace di uccidere [26]. Di ciò si rinviene eco anche nei lavori preparatori della riforma legislativa del 1942, come risulta da questo passo significativo: “Circa la facoltà di concludere assicurazioni per il caso di morte di un terzo, ho stabilito che non basta l’interesse del contraente all’assicurazione, ma è necessaria [continua ..]


6. Il problema del suicidio nell'assicurazione sulla vita altrui

Nella normale assicurazione sulla vita propria il contraente è la stessa persona la cui morte forma oggetto del rischio assicurato. Invece nell’assicu­razione sulla vita altrui questa coincidenza soggettiva non c’è, dato che il contraente è persona diversa da quella la cui vita è dedotta in rischio e dalla cui morte sorge il diritto del primo (o beneficiario da lui indicato) a riscuotere il capitale assicurato. Questa dissociazione soggettiva pone un problema, che può enunciarsi col seguente interrogativo: quando la legge, dopo avere ammesso la validità dell’assicurazione “contratta per il caso di morte di un terzo” (purché questo vi consenta: art. 1919 c.c., comma 2) dispone che l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate “in caso di suicidio dell’assicurato” (avvenuto entro il biennio dalla stipula del contratto art. 1927 c.c.), a quale dei due soggetti intende riferirsi quando parla di “suicidio dell’assicurato”? Quello, cioè, che ha stipulato l’assicurazione sulla vita di un terzo, oppure a costui, la cui vita, appunto, è oggetto di assicurazione per il caso di morte? La soluzione del problema non è pacifica, poiché – in mancanza di precedenti giurisprudenziali – due e contrastanti sono le risposte che si rinvengono in dottrina.  Stando alla prima tesi, che sembra senz’altro la più attendibile, bisogna partire dalla premessa che assicurato “è il soggetto la cui morte o la cui sopravvivenza viene assunta quale evento determinatore delle prestazioni delle parti contraenti e della stessa sorte economica e giuridica del contratto” [27]. E pertanto “nel sistema della legge e delle polizze, per “assicurato” deve intendersi, non il titolare dell’interesse – come nelle assicurazioni contro i danni – ma unicamente e semplicemente la persona sulla cui vita l’assicura­zione è contratta” [28]. La tesi opposta, per contro, muove dalla premessa che “quando l’art. 1927 c.c. parla di assicurato non vuole per ciò stesso riferirsi anche al terzo, giacché con questa parola ci si è unicamente inteso riferirsi allo stipulante assicurato e cioè al titolare dell’interesse [continua ..]


7. (Segue). "Assicurato" è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicu­razione

Ma quest’ultima argomentazione, in apparenza suggestiva, si rivela per più aspetti fallace. Di contro è anzitutto da obiettare che, per la soluzione del problema in esame, non si tratta di valutare l’attendibilità di una o dell’altra delle due tesi secondo il punto di vista dell’uno (assicurato) o dell’altro (assicuratore) dei due contraenti, ma secondo la funzione oggettiva del contratto di assicurazione (sulla vita). E questa, avendo per oggetto il pagamento di un capitale per il caso di morte del terzo, non può ammettere che tale evento provenga proprio da questa persona. Il dire poi che il contraente mira a garantirsi contro la morte del terzo “e quindi anche contro il rischio che questi si tolga volontariamente la vita” è affermazione doppiamente errata: a) anzitutto perché, così ragionando, si confonde l’assicurazione sulla vita, che è anche strumento di capitalizzazione e risparmio (v. art. 1882, II inciso e art. 1925 c.c.), con l’assicurazione contro i danni, che ha invece natura esclusivamente indennitaria (art. 1882, I inciso e art. 1904 c.c.). Il contraente, quindi, non può considerare la morte del terzo come se si trattasse di un “dannoad esso prodotto da un sinistro” (art. 1882, I inciso, c.c.); b) inoltre, a voler considerare la morte del terzo come l’evento contro il quale lo stipulante “mira a garantirsi” e quindi anche “contro il rischio che questi si tolga volontariamente la vita”, si ragiona come se il terzo fosse la “cosa” che forma oggetto di assicurazione contro i danni e che viene distrutta per un suo rischio intrinseco. Ma si dimentica che – se anche così fosse – “l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da rischio intrinseco della cosa assicurata” (art. 1906 c.c.)! Il vero è che la tesi qui criticata, negando la qualifica di “assicurato” al terzo sulla cui vita è stipulata l’assicurazione per il caso di morte [32], è inaccettabile anche per un’altra ragione. Ed è che, se per tale contratto si nega al terzo la qualifica di “assicurato”, tale allora dovrebbe considerarsi lo stipulante; con la conseguenza che sarebbe proprio e soltanto il suo suicidio ad esonerare l’assicuratore “dal pagamento delle somme assicurate” (art. 1927 [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2019