Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Trib. Savona 6 aprile 2018 (di Ilaria Riva)


6 aprile 2018 – G.U. dott. Pelosi – P.B. (avv. Durelli) c. E. s.r.l. (avv. Delfino), D.I. s.r.l. (avv. Gaggero), E. s.r.l. (avv. Pesce), A. S.p.A. (avv. Botta) e U.A. S.p.A. (avv. Aglietto).

In tema di assicurazione obbligatoria del costruttore di un immobile per i difetti di costruzione, le clausole che subordinano l’obbligazione indennitaria dell’assicura­tore alla dichiarazione di inagibilità e alla compromissione della stabilità introducono una limitazione alla responsabilità dell’assicuratore, dal momento che derogano al disposto normativo (art. 4 l. n. 122/2005), e sono pertanto vessatorie (1). Il Tribunale ecc. (Omissis). DIRITTO 1. I fatti di causa Risulta sostanzialmente pacifico quanto segue. L’8 settembre del 2009, P.B. acquistò l’appartamento sito in A., via G. P. I. 23/19, con box pertinenziale, da P.P.M. s.r.l. (oggi E.) per il prezzo di euro 322.400,00. L’edificio in esame fu costruito da E., in esecuzione di contratto di appalto intercorso con la società P. La progettazione e la direzione lavori furono affidate alla D.I. D.B. ha sostenuto che l’appartamento acquistato era privo dei fondamentali requisiti acustici ed ha, quindi, promosso un atp e, poi, il presente giudizio in cui ha citato le suddette società, chiedendo il risarcimento dei danni consistenti nei costi necessari per riparare i difetti acustici riscontrati e nel minor valore dell’immobile. La società P. si è costituita in giudizio, eccependo la decadenza/prescrizione del­l’azione promossa, ai sensi dell’art. 1667 c.c. e dell’art. 1669 c.c. Ha, poi, contestato, nel merito, le pretese attoree chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, essendo, invece, responsabile diretto unicamente chi aveva diretto, progettato ed eseguito le opere. Ha, comunque, chiesto la chiamata in causa di R.A., quale assicuratore, ed ha chiesto di essere manlevata da E. e da D. Anche D.I. si è costituita in giudizio, eccependo la decadenza dall’azione promossa per il decorso del termine di un anno per la denuncia e, comunque, la prescri­zione dell’azione di risarcimento. Nel merito, ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità, evidenziando che l’atp si fondava sulla violazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, inapplicabile alla presente fattispecie per effetto della l. n. 88 del 2009. In ogni caso, la costruzione realizzata rispettava la Uni 11367, ragion per cui doveva escludersi la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1669 c.c. Ha, poi, chiesto la chiamata in causa di U., sua assicuratrice. s.r.l. si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inutilizzabilità dell’atp in quanto disposto in assenza dei presupposti di legge. Nel merito, ha eccepito: – il difetto di legittimazione passiva della convenuta, dal momento che questa aveva lavorato unicamente per la società P., mentre nessun rapporto contrattuale era intercorso con la sig.ra B.; – l’intervenuta prescrizione e decadenza dalle domande [continua..]