25 maggio 2017 –G.U. dott.ssa Alinari – F.C. (avv. Grison) c. Equitalia Nord S.p.A. (avv. Cristian e Rasom).
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- NOTE
In materia di assicurazione sulla vita, l’art. 1923 c.c., che vieta di sottoporre ad azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall’assicuratore al contraente o beneficiario, va applicato estensivamente anche alle somme già riscosse (1). Il Tribunale ecc. (Omissis). FATTO Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12 febbraio 2015 a C.F. e al terzo B.F. S.p.A., Equitalia Nord S.p.A., in forza di tre cartelle esattoriali emesse nei confronti della F., procedeva al pignoramento della somma di euro 20.403,93, depositata presso il c/c intestato alla debitrice presso B.F. S.p.A. e promuoveva, innanzi al Tribunale di Trento, la procedura esecutiva mobiliare subR.G. Es. 270/15.In tale sede, si costituiva la sig.ra F., contestando il diritto di Equitalia di aggredire le somme depositate su detto c/c, poiché sarebbero state coperte dal vincolo di impignorabilità di cui all’art. 1923 c.c., in quanto provenienti dalla liquidazione di polizze assicurative sulla vita stipulate dal defunto marito B.D. in favore della stessa F. (moglie separata) e dei loro due figli D. e V. A fronte di tale opposizione, il G.E. sospendeva la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. e assegnava termine all’esecutata per promuovere il giudizio di merito.Successivamente, con atto di citazione notificato il 24 giugno 2015, C.F. conveniva in giudizio Equitalia Nord S.p.A., chiedendo al Giudice di dichiarare l’impignorabilità ex art. 1923 c.c. dell’importo depositato a suo credito sul c/c presso B.F. e, per l’effetto, la caducazione del pignoramento effettuato da parte della società convenuta.Si costituiva, quindi, in giudizio Equitalia S.p.A., deducendo che le predette somme non sarebbero coperte dal vincolo di impignorabilità, poiché: in primo luogo, non avrebbero affatto finalità previdenziale, bensì carattere finanziario, come emergerebbe dalla lettura dei relativi contratti, e, in secondo luogo, il contratto assicurativo non avrebbe comunque raggiunto la propria finalità, anche ammesso fosse previdenziale, poiché vi sarebbe stato il riscatto del premio da parte dei beneficiari anticipato rispetto al momento naturale della scadenza e successiva liquidazione, che sarebbe potuta avvenire solo con l’elargizione della pensione ai beneficiari. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande [continua ..]