Lo scritto illustra le principali novità apportate alla disciplina della distribuzione assicurativa, presenti nella Direttiva UE 2016/97, che dovrebbe essere attuata, secondo le previsione, entro il 23 febbraio 2018. Ci si sofferma, in particolare, sull’ambito di applicazione della stessa direttiva e sulle misure previste a tutela dell’assicurando. Infine si avanza qualche riflessione sulla opportunità di rivedere e, eventualmente, superare il vincolo, al quale sono attualmente soggette le banche, della distribuzione dei soli prodotti standardizzati.
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1. Introduzione - 2. L'ambito di applicazione - 3. La tutela dell'assicurando. Cenni sul precedente regime - 4. L'attuale regime instaurato dal codice delle assicurazioni - 5. Il regime introdotto dalla direttiva - 6. Il limite della standardizzazione - NOTE
La direttiva in oggetto [1] dovrebbe essere attuata, secondo le previsioni [2], entro il 23 febbraio 2018, in sostanziale contemporaneità con la direttiva Mifid II [3], la cui entrata in vigore è prevista per gennaio 2018 [4]. Tale contestualità, peraltro, non è casuale [5] in quanto obbedisce al preciso intento di armonizzare ed omogeneizzare quanto più possibile l’introduzione nel nostro ordinamento di un nutrito blocco di regole riferito agli intermediari finanziari (in senso lato) [6]. Va ricordato che per alcuni significativi profili – quali governo e controllo del prodotto, conflitti di interesse, informazione al cliente e valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza – la direttiva (artt. 25, 27, 28, 29 e 30) ha previsto il ricorso agli atti delegati, ossia l’attribuzione alla Commissione del potere, previsto dall’art. 290 del Trattato di Lisbona, di emanare “atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo”. È appena il caso di ricordare che tanto la natura di questi atti quanto il rapporto tra gli stessi e quelli di diritto interno di attuazione della direttiva, in caso di possibile disomogeneità, ha sollevato non pochi problemi [7]. Con riguardo alla direttiva, comunque, la Commissione dovrebbe emanare alcuni atti delegati entro l’estate del 2017 [8], tenendo conto, in proposito, delle linee guida in materia di governo e controllo del prodotto, pubblicate dall’EIOPA in data 13 aprile 2016 [9]. Può quindi constatarsi che siamo ancora distanti dalla definizione della materia oggetto della direttiva: dovrà passare ancora oltre un anno prima dell’attuazione della stessa e ci vorrà comunque tempo anche per l’emanazione di questi atti delegati.
La trattazione del tema specifico, relativo alla tutela dell’assicurando, implica un cenno sull’ambito di applicazione della direttiva, al fine di rappresentare il quadro generale nel quale va collocato l’art. 10, relativo ai requisiti professionali ed organizzativi degli intermediari, ossia la norma che, nella sostanza, esprime il sistema complessivo dalla responsabilità degli intermediari e delle tutele degli assicurandi. L’obiettivo primario della direttiva, come noto, è quello di armonizzare e coordinare le disposizioni nazionali dei Paesi UE in materia di accesso alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, al fine di arginare la frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi [10]. Il legislatore comunitario ha, infatti, preso atto – come si desume chiaramente dai suoi considerando [11] – che siffatti prodotti possono essere distribuiti da diverse categorie di soggetti, quali agenti, mediatori, operatori di bancassicurazione, dalle stesse imprese di assicurazione e, ancora, da altri distributori che promuovono la conclusione di contratti di assicurazione a titolo accessorio, quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e autonoleggi. In questo contesto si è ravvisata la necessità di garantire la parità di trattamento tra siffatti distributori, con la specifica finalità di garantire il medesimo livello di tutela degli assicurati, indipendentemente dal canale attraverso il quale essi pervengono alla stipulazione del contratto [12]. Alla luce di questi obiettivi di fondo va colto il significato dell’ambito di applicazione delle nuove regole, il quale trova, a nostro avviso, una efficace sintesi nel passaggio dal concetto di intermediazione [13] a quello di distribuzione. È riscontrabile, infatti, un notevole ampliamento della attività considerata dal legislatore, che non è più limitata alla sola intermediazione in senso stretto, ossia alla promozione e illustrazione del contratto, posta in essere da un soggetto diverso dall’assicuratore e propedeutica alla stipulazione del contratto stesso [14]. Adesso è contemplata qualsiasi attività che, in qualche modo, diffonda i prodotti assicurativi e favorisca la loro acquisizione; più precisamente, la direttiva richiama “le attività consistenti nel [continua ..]
Precedentemente all’entrata in vigore del codice delle assicurazioni – all’interno del quale, come è noto, ha trovato attuazione la direttiva n. 2002/ 92/CE – ossia quando la disciplina dell’intermediazione assicurativa era ricavata dalle regole generali contenute nel codice civile e da quelle settoriali presenti nelle due leggi speciali relative alla istituzione degli albi degli agenti e dei brokers [23], il profilo di tutela maggiormente controverso riguardava la possibilità di configurare la responsabilità dell’impresa verso i clienti-assicurati per i danni arrecati dalle condotte illecite dell’agente [24]. Tali condotte consistevano, generalmente, nella distrazione delle somme ricevute dall’assicurato a titolo di pagamento dei premi [25], nelle false, inesatte o insufficienti informazioni fornite all’assicurato, nei comportamenti che potevano determinare l’invalidità o l’inefficacia del contratto e, ancora, nella cattiva gestione del medesimo [26]. In tutti questi casi, per arrivare all’essenza del problema, si discuteva sui limiti entro i quali poteva trovare applicazione l’art. 2049 c.c. e, quindi, configurarsi la responsabilità solidale dell’impresa e dell’agente per i danni causati al cliente dalla condotta dell’agente medesimo [27]. Solo in caso di applicazione di tale norma, infatti, si determinava il vincolo solidale, considerato che l’agente rispondeva ex art. 2043 c.c., per il proprio atto illecito, mentre l’impresa era, appunto, ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c., per il fatto dell’agente. Pur essendovi sostanziale accordo sulla circostanza che il contratto di agenzia e, segnatamente, di agenzia assicurativa, quantunque configuri un rapporto di collaborazione coordinato o “parasubordinato” (art. 409, n. 3, c.p.c.) e, quindi, non presenti gli indici della subordinazione (art. 2094 c.c.) [28], integri il c.d. rapporto di preposizione [29] che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., rimaneva qualche profilo di disaccordo sulla permanenza dei presupposti di applicazione della norma anche con riguardo agli agenti imprenditori commerciali, di notevoli dimensioni, operanti in sostanziale autonomia (c.d. gestione libera) [30]. Ebbene, nel [continua ..]
Tale lacuna è stata colmata dal codice delle assicurazioni che, in attuazione della direttiva n. 2002/92/CE e in un disegno di razionalizzazione della materia volto a introdurre una disciplina quanto più possibile omogenea, che tenesse conto di tutti i vari fenomeni di intermediazione assicurativa, ha dedicato a questa un apposito Titolo – il IX – comprensivo di diverse disposizioni dedicate alla tutela dell’assicurato nei confronti degli atti illeciti dell’intermediario. Il regime è fondato su un doppio binario. Per i due intermediari tradizionali, ossia gli agenti e i brokers, è stato previsto, come requisito necessario per l’iscrizione all’albo, la stipulazione di una polizza della responsabilità civile, con un massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno globalmente per tutti i sinistri (artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, cod. ass.). Per gli intermediari non soggetti a tale obbligo, quali i produttori diretti iscritti nella Sezione C del registro di cui all’art. 109 cod. ass., gli operatori di bancassicurazione, iscritti nella Sezione D e gli ausiliari degli agenti, dei brokers e degli operatori di bancassicurazione, iscritti nella Sezione E, è stato, invece, introdotto il meccanismo della responsabilità solidale (art. 119 cod. ass.). Più precisamente, è stata prevista la responsabilità solidale dell’impresa di assicurazioni per i danni arrecati dai produttori diretti (art. 119, comma 1, cod. ass.), la responsabilità solidale dell’impresa di assicurazioni o degli agenti o dei brokers per i danni causati dall’operatore di bancassicurazione a cui essi abbiano dato incarico (art. 119, comma 2, cod. ass.); infine la responsabilità solidale degli agenti o dei brokers o dell’operatore di bancassicurazione per i danni causati dai loro ausiliari iscritti nella Sezione di cui alla lett. e) del registro (art. 119, comma 1, cod. ass.). Da una lettura congiunta dell’art. 119 cod. ass., da un lato, e degli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, cod. ass., dall’altro, emerge, dunque, la previsione alternativa di due strumenti di tutela, quali la solidarietà tra l’impresa e l’intermediario (o tra l’intermediario e il suo ausiliario) e l’assicurazione della responsabilità [continua ..]
Per ipotizzare [37] quali modifiche all’attuale disciplina potrebbero conseguire all’attuazione della direttiva, è necessario un approfondito raffronto tra le disposizioni sull’intermediazione contenute in questa e quelle presenti nella direttiva n. 2002/92/CE, al fine di cogliere le eventuali variazioni. Segnatamente la comparazione deve avvenire tra l’art. 10 dell’ultima direttiva e l’art. 4 della precedente, entrambi relativi ai requisiti professionali ed organizzativi degli intermediari. Iniziamo ad osservare che il primo articolo non ripropone la disposizione del secondo (§ 6) che consentiva agli Stati membri di “rendere più rigorosi i requisiti di cui all’art. 4 o aggiungerne altri per gli intermediari assicurativi o riassicurativi registrati nel loro territorio”. Considerando che la direttiva n. 2002/92/CE non prevedeva espressamente la responsabilità solidale e che, quindi, – come è stato esattamente osservato [38] – il legislatore interno la ha potuta introdurre (tramite l’art. 119 cod. ass.) sulla base di tale previsione “autorizzativa”, il primo problema che sembra porre la nuova direttiva è stabilire se la responsabilità solidale possa ancora considerarsi giustificata nel nuovo assetto, che conseguirà all’attuazione della direttiva, nonostante la mancanza di una “autorizzazione” analoga a quella prevista nella precedente direttiva. La risposta in senso positivo parrebbe riposare su due ragioni. Da un lato sembra di poter rilevare che l’art. 119 cod. ass. riproponga la regola di carattere generale (artt. 1228 e 2049 c.c.), in tema di responsabilità, in virtù della quale chi beneficia dell’attività di soggetti che agiscono nel suo interesse e sotto le sue direttive (o il suo coordinamento continuato e costante), risponde dei loro eventuali fatti illeciti [39]; dall’altro lato tale regola, come si è già osservato, è stata già introdotta nel contesto di una normativa settoriale contigua a quella assicurativa (in quanto relativa ad un altro comparto del mercato finanziario) dall’art. 31, comma 2, TUF, con riguardo alla posizione del promotore finanziario. Passando all’importante profilo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale, il [continua ..]
La normativa in vigore – art. 119, comma 2, ultimo periodo, cod. ass. e, in maniera più dettagliata, art. 41, reg. ISVAP n. 5/2006 – si è sostanzialmente uniformata alla precedente normativa [42] per ciò che riguarda i caratteri dei prodotti suscettibili di essere distribuiti tramite la rete bancaria. La legge ha fissato il principio secondo cui possono essere distribuiti dagli intermediari iscritti nella Sezione D del registro “unicamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione”. Tale indicazione è stata poi recepita e sviluppata dal primo comma della disposizione regolamentare, la quale ha stabilito che l’attività di intermediazione da parte delle banche (e degli altri intermediari iscritti nella Sezione D “può essere effettuata, a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella Sezione E o esercenti l’attività di intermediazione all’interno dei locali dove gli iscritti nella Sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati”. Quindi, al secondo comma, è stato precisato che “qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella Sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell’intermediario”. La distribuzione di polizze non standardizzate da parte delle banche, in definitiva, è ritenuta ammissibile solo a condizione che tali intermediari provvedano ad iscriversi anche ad altra Sezione del registro (art. 119, comma 2, cod. ass.). Il comma 3 del menzionato art. 41, reg. n. 6/2006 ha integrato ed esplicitato il contenuto di questa disposizione, prescrivendo “che la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di cui alla Sezione D può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che [continua ..]